(fonte Ministero dell’Istruzione)
Il processo legislativo in materia di accessibilità continua ad evolversi rispondendo alle esigenze, sempre più estese, di trasparenza dell’azione pubblica, configurando diverse forme di accesso.
I differenti sistemi di accesso dipendono da diversi ordini di legittimazione e grado di trasparenza. In particolare, la normativa vigente prevede:
- Accesso ai documenti amministrativi ai sensi dell’art. 22 della legge n. 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni il cui iter procedimentale rimane invariato e può essere inoltrato da chi ha un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l’accesso.
- Accesso civico semplice, disciplinato dall’art. 5, comma 1, del decreto legislativo n. 33/2013 come modificato dall’art. 6 del d.lgs. n. 97/2016.
- Accesso civico generalizzato disciplinato dall’art. 5, comma 2, del decreto legislativo n. 33/2013 come modificato dall’art. 6 del d.lgs. n. 97/2016.
Accesso civico semplice art.5 c.1, d.lgs.33/2013 come modificato dal d.lgs.97/2016
(Accesso civico concernente dati, documenti e informazioni soggetti a pubblicazione obbligatoria)
L’accesso civico, introdotto dall’art. 5 comma1 del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, come modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2016 n.97, è il diritto di chiunque di richiedere i documenti, le informazioni o i dati, oggetto di pubblicazione obbligatoria secondo le vigenti disposizioni normative, qualora le pubbliche amministrazioni ne abbiano omesso la pubblicazione.
Come esercitare il diritto
L’istanza va presentata esclusivamente al Dirigente dell’ Istituzione scolastica statale che detiene dati, documenti o informazioni; può essere presentata in alternativa tramite: a) posta ordinaria, b) posta elettronica ordinaria – peo, c) posta elettronica certificata – pec. di accesso civico è gratuita, non deve essere motivata.
– posta ordinaria all’indirizzo: I.I.S. "F. Severi", via Galluppi, 1- 89013- Gioia Tauro (RC)
– posta elettronica all’indirizzo e-mail: rcis013003@istruzione.it – rcis013003@pec.istruzione.it
Procedimento
Il Dirigente dell’Istituzione scolastica che detiene i dati, i documenti o le informazioni, ricevuta l’istanza di accesso civico “semplice” e verificatane la fondatezza, entro 30 giorni dal ricevimento, curerà in alternativa fra loro:
1. la pubblicazione dei dati, dei documenti e delle informazioni richieste nel sito web
dell’Istituzione scolastica, oltre alla contestuale trasmissione dei medesimi al
richiedente;
2. la comunicazione al richiedente dell’avvenuta pubblicazione, indicando il collegamento
ipertestuale a quanto richiesto.
Riesame
Nei casi di diniego totale o parziale dell’accesso o di mancata risposta da parte del Dirigente scolastico competente, entro il termine di trenta giorni, il richiedente può presentare richiesta di riesame al Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria , in qualità di Responsabile della prevenzione della corruzione e per la
trasparenza per le Istituzioni scolastiche statali della Calabria (Decreto Ministeriale 26 maggio 2017, n. 325). Il Direttore Generale conclude il riesame entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta
(art. 2, comma 9-ter, della Legge n. 241/1990).
Tutela
La tutela dell’accesso civico è disciplinata dal Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104.
FOIA (Freedom of Information Act)
Accesso civico generalizzato art.5 c.2,D.Lgs.33/2013 come modificato dal D.lgs.97/2016
(Accesso civico concernente dati e documenti ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria)
L’accesso civico generalizzato, introdotto dall’art. 5 comma 2 del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33 come modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2016 n.97, è il diritto di chiunque di richiedere i documenti, le informazioni o i dati ulteriori a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria , nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti, secondo quanto previsto dall’art. 5 bis del suddetto decreto legislativo.
Come esercitare il diritto
La richiesta di accesso civico è gratuita, non deve essere motivata ma occorre identificare in maniera chiara e puntuale i documenti o atti di interesse per i quali si fa richiesta; non sono, dunque, ammesse richieste di accesso civico generiche. L’amministrazione non è tenuta a produrre dati o informazioni che non siano già in suo possesso al momento dell’istanza. L’istanza va presentata esclusivamente al Dirigente dell’Istituzione scolastica statale
detentrice di dati, documenti o informazioni; può essere presentata in alternativa tramite: a) posta ordinaria, b) posta elettronica ordinaria – peo, c) posta elettronica certificata – pec, allegando un documento di identità in corso di validità.
– posta ordinaria all’indirizzo: I.I.S. "F. Severi", via Galluppi, 1- 89013- Gioia Tauro (RC)
– posta elettronica all’indirizzo e-mail: rcis013003@istruzione.it – rcis013003@pec.istruzione.it
Procedimento
Il Dirigente dell’ Istituzione scolastica che detiene dati, documenti o informazioni oggetto di accesso, provvederà ad istruire l’istanza secondo i commi 5 e 6, art. 5, del Decreto legislativo n. 33/2013, individuando preliminarmente eventuali controinteressati cui trasmettere copia dell’istanza di accesso civico generalizzato.
Il controinteressato può formulare la propria motivata opposizione entro 10 giorni dalla ricezione della comunicazione, durante i quali il termine per la conclusione resta sospeso.
Decorso tale termine il Dirigente dell’Istituzione scolastica provvede sull’istanza (quindi, il termine di conclusione può allungarsi fino a 40 giorni). Laddove sia stata presentata opposizione da eventuale controinteressato e il Dirigente
dell’Istituzione scolastica decida, comunque, di accogliere l’istanza, vi è l’onere di dare comunicazione di tale accoglimento al controinteressato. In tal caso i documenti, le informazioni o i dati verranno materialmente trasmessi al
richiedente non prima di 15 giorni dalla ricezione di tale ultima comunicazione da parte del controinteressato.
Riesame
Nei casi di diniego totale o parziale dell’accesso o di mancata risposta da parte del Dirigente scolastico competente, entro il termine di 30 giorni (o in quello più lungo nei casi di sospensione per la comunicazione al controinteressato), il richiedente può presentare richiesta di riesame al Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria, in qualità di Responsabile della prevenzione della corruzione e per la trasparenza per le Istituzioni scolastiche statali della Calabria (Decreto Ministeriale 26 maggio 2017, n. 325).
La richiesta di riesame, allegando documento di identità in corso di validità.
Il Direttore Generale decide con provvedimento motivato entro 20 giorni.
Tutela dell’accesso civico
La tutela dell’accesso civico è disciplinata dal Decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.